LA DIRETTIVA UE PER LE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA
di Susana Royo
Il 17 ottobre 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il testo definitivo della direttiva sull’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. Gli Stati membri dispongono di due anni dall’entrata in vigore della direttiva per adottare le misure nazionali necessarie.
La direttiva, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, deve ancora essere adottata dal Parlamento europeo.
Qui è possibile consultare la proposta di direttiva
Le nuove norme dell’UE, che dovranno essere recepite nel diritto nazionale, promuovono una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate in tutta l’UE.
Va sottolineato che il disegno di legge della direttiva “Donne nei consigli di amministrazione”, su cui di recente è stata raggiunta un’intesa, attendeva da un decennio, allorquando, nel 2012, la relativa proposta era stata presentata per la prima volta dalla Commissione europea.
I. Benefici dell’equilibrio
L’UE riconosce che accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è essenziale per:
- dare impulso alla crescita economica in Europa
- migliorare la competitività delle imprese europee
- affrontare le sfide demografiche in Europa
Si prevede che il rafforzamento della presenza delle donne nei consigli di amministrazione, e quindi della loro partecipazione ai processi decisionali in ambito economico, avrà ripercussioni positive sull’occupazione femminile nelle società interessate e sull’economia in generale.
Nonostante siano stati dimostrati gli effetti positivi derivanti dall’equilibrio di genere, ed esista una legislazione dell’UE che vieta la discriminazione basata sul sesso, le donne continuano a essere di gran lunga meno numerose degli uomini nei cda delle società in tutta l’UE. Tale squilibrio di genere è particolarmente significativo e accentuato nel settore privato, specialmente nelle società quotate.
L’UE punta quindi a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne ai vertici di tali società. Sebbene siano stati compiuti progressi verso una maggiore parità in questo settore, va segnalata una certa lentezza e disomogeneità tra gli Stati membri.
II. Obiettivi per i consigli di amministrazione delle società
Con la nuova normativa, entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che i membri del sesso sottorappresentato detengano almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi.
Gli Stati membri possono scegliere di applicare le norme agli amministratori con e senza incarichi esecutivi. In questi paesi, l’obiettivo sarebbe quello di avere membri del sesso sottorappresentato che detengano il 33% di tutti i posti di amministratore.
III. Criteri oggettivi per la selezione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione
Le società quotate che non conseguono tali obiettivi dovranno adeguare il loro processo di selezione per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
Dovranno porre in atto procedure di selezione e di nomina eque e trasparenti, basate su una valutazione comparativa dei diversi candidati sulla base di criteri chiari e formulati in modo neutro. Le qualifiche e il merito rimarranno i requisiti fondamentali.
La nuova direttiva prevede:
- un livello minimo di armonizzazione dei requisiti in materia di governo societario, in quanto le decisioni di nomina dovranno basarsi su criteri oggettivi;
- misure integrate di salvaguardia in grado di garantire che non vi sia alcuna promozione automatica e incondizionata del sesso sottorappresentato;
- la preferenza per il candidato del sesso sottorappresentato avente le medesime qualifiche, a meno che una valutazione obiettiva non faccia propendere per il candidato dell’altro sesso.
IV. Relazioni ed eventuali adeguamenti nazionali
Gli Stati membri già dotati di un sistema efficace potranno mantenerlo, a condizione che la sua efficacia sia pari (o superiore) a quella del sistema proposto per raggiungere l’obiettivo del 40% di amministratori senza incarichi esecutivi del sesso sottorappresentato entro il 2026. Gli Stati membri sono inoltre liberi di introdurre misure che vanno al di là del sistema proposto.
Una volta all’anno le società devono fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli e sulle misure che stanno adottando per conseguire l’obiettivo del 33% o del 40%.
Gli Stati membri pubblicheranno un elenco delle società che hanno raggiunto gli obiettivi della direttiva, anche su base annuale.
V. Le donne nei consigli di amministrazione: la situazione in cifre
Pur rappresentando circa il 60% dei nuovi laureati nell’UE, le donne sono fortemente sottorappresentate nei processi decisionali in ambito economico, in particolare ai massimi livelli.
Nell’Unione Europea la percentuale di donne tra i membri dei consigli di amministrazione è del 31,5%, mentre la percentuale di donne tra i presidenti dei consigli di amministrazione è dell’8%, secondo una indagine dell’EIGE di giugno 2022 sulle più grandi società quotate in borsa dell’UE.
In Italia, la legge 12 luglio 2011, n. 120, (come modificata dalla legge di Bilancio 2020, arti. 1, cc. 302-305, legge n. 160/2019), aveva già previsto, a favore, del genere sottorappresentato, la riserva di una quota pari almeno al 40% dei componenti, consentendo in questo modo all’Italia di giungere, oggi, ad una percentuale del 41,2%, al secondo posto in UE, dopo la sola Francia che tocca il 45,3%. (v. Rapporto Bes 2021 “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, pubblicato dall’Istat).
L’Italia rappresenta quindi un esempio virtuoso nel panorama europeo, ma non va dimenticato che le donne che ricoprono il ruolo di amministratrici delegate raggiunge appena il 2% (essendo presenti in sole in 15 società), peraltro con un valore in decrescita rispetto al 3% registrato nel 2013, mentre quelle che svolgono le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione risultano, seppur in leggero aumento, solo il 4% del totale (v. IX Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane del 21 aprile 2021).
La nuova direttiva costituisce, pertanto, un importante passo avanti per tutti gli Stati membri dell’UE, ma anche per l’Italia, proprio perché aggiunge, rispetto alla normativa nazionale, una ulteriore soglia, del 33%, anche per i ruoli esecutivi, che, al momento, vedono una significativa sotto-rappresentazione delle donne presenti in Italia, ma quasi esclusivamente in ruoli di consigliere indipendenti e non esecutive.