Una forma alternativa per tutelarsi da atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo
di Elisabetta Gregni
Non sempre le vittime di atti persecutori avviano procedimenti penali e processi che potrebbero risultare emotivamente stancanti, d’altro lato però hanno l’esigenza di essere protette, per evitare che la situazione degeneri e diventi ancora più pericolosa.
Per questo motivo il legislatore ha previsto una forma alternativa di tutela “l’ammonimento del Questore”. Questo intervento serve a dissuadere lo stalker a compiere ulteriori azioni negative. E’ una forma di tutela riconosciuta alle vittime di stalking* e lo scopo è quello di dissuadere il colpevole a compiere ulteriori atti persecutori. È una misura di prevenzione esclusiva del Questore che nasce con lo scopo di garantire alla vittima di stalking, violenza domestica, cyberbullismo, una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.
Il reato in questione si realizza quando un soggetto viene perseguitato e matura un grave e continuo stato di ansia e di paura, tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e quella delle persone ad esso vicine. Una condotta di questo tipo può determinare un cambiamento nelle abitudini di vita e provocare seri danni.
Il riferimento normativo è dato dall’art. 612 bis del codice penale, che descrive i cosiddetti atti persecutori: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La parte lesa ha la possibilità di difendersi in due modi:
- sporgendo una querela alle forze dell’ordine, quindi carabinieri, polizia, ecc..
- chiedendo un ammonimento del Questore, ovvero un provvedimento per costringere lo stalker a cessare la propria condotta negativa.
Nel primo caso, si avvia un procedimento penale, quindi ci saranno le indagini preliminari e se vengono riscontrati elementi a supporto dell’accusa l’indagato verrà rinviato a giudizio.
Nel secondo caso, invece, viene inviato una specie di ultimatum al colpevole, cioè un avvertimento con il quale si intima di interrompere la condotta molesta, per evitare di rispondere del reato di stalking aggravato. Un soggetto ammonito che in seguito viene denunciato rischia una pena più severa. Si tratta, quindi, di uno strumento diverso a disposizione della parte lesa, per trovare una soluzione più veloce ed agile.
La sua presenza è relativamente recente, dato che è stato introdotto con la legge n.38/2009.
Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma viene garantita la segretezza delle generalità di chi segnala la situazione. Ad ogni modo l’istanza che viene presentata deve essere compilata in modo accurato, per fare in modo che i fatti risultino fondati.
La vittima deve descrivere quanto è accaduto, in modo chiaro e raccontando i fatti con una successione logica, mettendo in risalto anche eventuali relazioni affettive con il colpevole. Si possono citare eventuali testimoni, ed è importante documentare lo stato d’ansia e di paura, magari attraverso un certificato medico.
L’ammonimento è uno strumento amministrativo, quindi non presuppone la prova certa di quanto è accaduto, ma la sussistenza di indizi che possano rendere verosimile il tutto.
Il Questore provvederà ad inviare un avvertimento formale allo stalker soltanto se ritiene fondata la segnalazione. Ad ogni modo è tenuto a sentire anche la versione del presunto colpevole. Ci sarà quindi una convocazione, durante la quale quest’ultimo potrà esprimere le proprie ragioni e difendersi, anche senza un avvocato.
Non sono ammessi i testimoni dato che si tratta di una istruttoria molto semplice e limitata a sentire le versioni direttamente dalle persone coinvolte.
I soggetti che partecipano alla procedura possono:
- visionare gli atti giudiziari
- presentare memorie scritte
Le limitazioni alla difesa sono giustificate dal fatto che non è necessario accertare i fatti con prove valide, ma sono sufficienti elementi attendibili e coerenti per attivare il provvedimento.
La legge prevede le seguenti conseguenze all’ammonimento del Questore:
- una pena aumentata nel caso in cui il soggetto ammonito, subisca poi una condanna in un processo;
- la sospensione o la revoca della licenza di porto d’armi, dato che vengono meno i requisiti di buona condotta;
- nel caso di altri comportamenti persecutori, il reato diventa perseguibile d’ufficio, quindi chiunque può denunciare il fatto, attivando il procedimento penale.
L’ammonimento del Questore, inoltre, è previsto anche per altri reati, tra i quali:
- Violenza domestica, legge n.119/2013
- Cyberbullismo, legge n.71/2017
Trattandosi di un procedimento amministrativo, come detto, è possibile impugnare il provvedimento, facendo ricorso al Prefetto. Ciò è possibile, però, soltanto se la persona offesa non decida di proporre una querela. Se il provvedimento del questore non evidenzia in modo ragionevole o verosimile la presunta condotta negativa, l’interessato può rivolgersi in sede gerarchica al prefetto.
Contro il rigetto di quest’ultimo è possibile fare ricorso al TAR, che può decidere di sospendere il provvedimento, riaprendo di fatto l’istruttoria convocando le parti per un’audizione.
Fonti normative:
Codice Penale art. 612 bis
Decreto Legge n.93/2013 convertito in L. n. 119/2013
*Sul reato di stalking interessante il contributo che trovate a questo link