di Matilde Tariciotti
Il d.lgs n. 105/2022 ha riscritto alcune delle disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 nella ricerca di un maggior equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in attuazione della Direttiva Europea n. 2019/1158, ed anche con l’obiettivo di realizzare una maggiore parità di genere.
Le principali novità a tal fine riguardano il congedo di paternità obbligatorio, il congedo parentale nonché le sanzioni previste nel caso di mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle disposizioni che riguardano detti congedi, coerenti anche con le più recenti novità introdotte anche al Codice delle pari opportunità (art. 46 bis del Codice).
I. Il congedo di paternità obbligatorio
Il primo aspetto che è stato oggetto di intervento legislativo è rappresentato dal congedo di paternità obbligatorio.
Il d.lgs. n. 105/2022 infatti rende strutturale il congedo obbligatorio di paternità e la sua durata (art. 27 bis del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dal d.lgs. n. 105/2022).
Il padre lavoratore ha diritto ad un congedo pari a dieci giorni lavorativi fruibili nei due mesi precedenti e sino ai cinque mesi successivi al parto. Il medesimo diritto spetta anche “in caso di morte perinatale del figlio”. I giorni previsti non sono frazionabili ad ore, ma possono essere utilizzati anche in via non continuativa. Inoltre, detti giorni raddoppiano in favore del padre lavoratore in ipotesi di parto plurimo.
A fronte di tale congedo, al padre lavoratore spetta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Il diritto del padre lavoratore è autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre esercitabile anche durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) della madre.
E’ previsto inoltre che il padre possa astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (articolo 28 del d.lgs. n. 151/2001). In questo caso al padre spetta un’indennità pari al all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera (art.68).
Per l’esercizio del diritto, il padre deve comunicare i giorni in cui intende usufruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, in forma scritta al datore di lavoro, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Se previste dalla contrattazione collettiva, si applicano le condizioni di miglior favore ivi stabilite. Se esiste un sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze, la predetta comunicazione può essere fatta impiegando tale sistema.
II. Il congedo parentale
Il d.lgs. n. 105/2022 ha introdotto importanti novità anche alla disciplina dei congedi parentali e, segnatamente, sulla durata complessiva del diritto che viene estesa sia con sotto il profilo temporale che sotto il profilo indennitario, che rispetto all’età del bambino.
Il d.lgs. n. 105/2022 – modificando il d.lgs. n. 151/2001 (art. 32) – ha disposto infatti l’aumento:
- a nove mesi della durata del congedo indennizzabile a carico dell’Inps nella misura del 30 per cento, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- a dodici anni di età del bambino, il periodo entro il quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30 per cento;
- a undici mesi continuativi o frazionati del congedo parentale al genitore solo (cioè con affidamento esclusivo ex art. 337quater c.c.), di cui nove mesi (in precedenza sei mesi) indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.
Nello specifico, l’art. 2, c.1, lett. i) del DLgs 30 giugno 2022 n 105 dispone che siano indennizzati al 30 per cento i seguenti periodi:
- tre mesi per uno dei genitori (non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (quindi non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- tre mesi per l’altro genitore (non trasferibili) fino al dodicesimo anno di vita della del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 359 l. n. 197/2022) ha inoltre elevato all’80% della retribuzione l’indennità prevista per il congedo parentale, per un solo mese dei tre non trasferibili spettanti a ciascun genitore, a condizione che di tale mensilità si fruisca entro i sei anni di vita del minore (sul punto, si veda la circolare INPS n. 45 del 16.05.2023).
Inoltre, con il d.lgs. n. 105/2022 (che ha modificato l’art. 34, co. 5 d.lgs. n. 151/2001), è stato previsto che “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Restano invece invariati i limiti massimi di congedo parentale individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151/2001 e, dunque,
(i) la madre ha a disposizione sei mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
(ii) il padre ha diritto a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
(iii) entrambi i genitori dispongono nel complesso di dieci mesi di congedo parentale (elevabili ad undici nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
III. Sanzioni ed ulteriori novità
Fra le significative novità apportate dal d.lgs. n. 105/2022 – che rispecchiano la volontà di rendere la normativa sui congedi funzionale anche a realizzare l’obiettivo della parità di genere – vi è anche quella che riguarda l’apparato sanzionatorio approntato per ostacolare la violazione delle disposizioni sui congedi.
Tanto la violazione delle disposizioni sul congedo di paternità obbligatorio, quanto la violazione delle norme sul congedo parentale comportano infatti una sanzione “accessoria”, che consiste nell’impossibilità di conseguire la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta preordinata all’ottenimento della certificazione.
Infine, merita anche rappresentare che il d.lgs. n. 105/2022 innova altresì la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi (articoli da 66 a 69, Capo XI del d.lgs. n. 151/2001), riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. E’ previsto il diritto a tre mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, di cui usufruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Per ulteriori approfondimenti, si suggerisce di verificare i contenuti del d.lgs. n. 105/2022, del d.lgs. n. 151/2021 e le circolari dell’INPS n. 122 del 27 ottobre 2022, n. 45 del 16.05.2023, il messaggi INPS n. 3066 del 4.08.2022 e n. 3096 del 5.08.2022, nonché la nota 9550/2022 dell’Ispettorato del Lavoro.